ITALIA E NATO : CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

Intervento del Prof. Ugo Villani, docente di diritto internazionale presso l’Universita di Bari.

Tratto dal convegno Sindrome dei Balcani: non solo uranio, organizzato a Bari il 17/1/2001 dall’associazione "Un ponte per Belgrado"

 

Non vi sono delle specifiche norme o convenzioni che vietano l’uso delle armi all’uranio impoverito. Io mi limito a osservare ipotesi e normative alla stregua delle quali le armi all’uranio impoverito possono essere valutate. E qui il riferimento va ad un Protocollo del 1977 di Ginevra che si aggiunge alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e che rientra nel diritto internazionale umanitario, cioè quel contesto di norme dirette ad umanizzare, nei limiti del possibile i conflitti internazionali. Nell’ambito del Protocollo del 1977 l’ipotesi più interessante è quella che le armi all’uranio impoverito rientrino nel divieto di attacchi indiscriminati e cioè sono gli attacchi militari che per i metodi ed i mezzi utilizzati non siano idonei a distinguere obiettivi militari da obiettivi civili e pertanto possono procurare un danno ad obiettivi civili, luoghi e persone non militari; quindi nel caso che le armi all’uranio impoverito fossero in grado di provocare tumori, leucemie o altre malattie, danni all’ambiente, potrebbero rientrare nel divieto suddetto. Un’altra norma vieta l’uso di quei mezzi dai quali ci si possono attendere danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente tali da determinare danni successivi alla salute umana. Nel caso in cui le armi all’uranio impoverito comportassero danni gravi, estesi e durevoli all’ambiente tali da nuocere alla salute umana, queste armi rientrerebbero nella proibizione di questa norma. Altri principi che credo vadano richiamati sono: il principio di precauzionalità posto a tutela di obiettivi civili e della popolazione il quale prescrive ai belligeranti, a chi comanda, ordina, organizza o esegue l’azione militare di usare tutte le precauzioni necessarie per impedire che l’attacco militare provochi danni a luoghi e persone civili; il principio per cui gli eventuali danni a luoghi e persone civili siano non eccessivi rispetto ai risultati militari. Norma questa che potrebbe sembrare un po’ cinica e forse lo è, la quale dunque prevede che solo nel caso di un obiettivo militare importante si possano giustificare danni collaterali. Del Protocollo di Ginevra non ne fanno parte la NATO, gli Stati Uniti, la Francia e la Turchia e quindi questi Stati non sono vincolati al suo rispetto, essendo le convenzioni internazionali non dissimili dai contratti di diritto interno , e quindi vincolanti solo chi li stipula.

Ciò vuol dire che la NATO, gli Stati Uniti, la Francia, laTurchia erano liberi di non rispettare queste norme? No, perché gran parte di queste norme sono da considerarsi corrispondenti agli usi o consuetudini internazionali come tra l’altro ha sostenuto la Corte Internazionale di Giustizia in un suo parere riguardo al principio che vieta attacchi indiscriminati, cioè conclusi con armi che non sappiano distinguere tra obiettivi civili e militari. Paradossalmente anche gli Stati Uniti nel loro codice militare hanno recepito questi principi di diritto umanitario. Per quanto riguarda la richiesta di riparazione del danno da parte dell’Italia nei confronti della NATO, questa sembra essere assurda, perché l’Italia sapeva dell’uso di proiettili all’uranio impoverito e non perché lo sapeva il Governo, ma in quanto lo sapevano tutti a cominciare dai giornalisti che forse oggi dimenticano gli articoli durante la guerra che parlavano dell’uso di queste armi. Tra l’altro quello che pare sicuro è che i militari americani fossero stati informati dell’utilizzo di queste armi e sulle cautele da prendere. Quindi l’Italia ha fatto male a non seguire questo esempio. Ma c’è una ragione più importante che, a mio parere, rende ipocrita la posizione dell’Italia nel rimproverare la NATO e gli altri paesi, e cioè che l’Italia ha partecipato a pieno titolo a questa campagna militare e quindi da un punto di vista giuridico-internazionale qui non c’è un’Italia vittima di altri paesi, ma ci sono le vittime della Repubblica Federale Jugoslava, della Bosnia e dell’Iraq. Possibile che quelli che dicevano che la guerra era giusta ora si arrabbiano e chiedono i danni?…

 

 

A parte l’uso delle armi all’uranio impoverito che probabilmente non è il problema più grande, io mi sentirei di fare delle affermazioni più nette e sicure su di un’altra serie di illeciti commessi nell’ultima guerra. Pensiamo all’abbattimento di ospedali, scuole, ponti, ferrovie, mercati che vanno contro il divieto di colpire obiettivi civili e contro il dovere di usare tutte le precauzioni per evitare effetti collaterali; pensate ad un altro grave illecito che è l’uccisione deliberata di civili e mi riferisco al bombardamento del 23 aprile 1999 sulla televisione di Belgrado diretto ad uccidere dei civili. Si è cercato di giustificare questa uccisione affermando che nella televisione si faceva propaganda, allora penso io sulla RAI cosa ci dovrebbero fare?!… Secondo l’impostazione della NATO la televisione di Belgrado operava anche come strumento militare e forniva informazioni; ma anche questa affermazione è da respingere, perché le stesse norme che vietano l’attacco ad obiettivi civili pongono anche la presunzione che gli obiettivi civili non abbiano utilità militare. Perciò spetterebbe dimostrare con elementi chiari il contrario per giustificare il bombardamento. Infatti lo stesso Dini espresse una forte condanna e fu immediatamente zittito, mentre Solana legittimò l’operazione militare. Altre norme violate sono quella che vieta la distruzione di risorse essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile e cioè strade, ponti, centrali elettriche, idriche e quella che vieta la distruzione di luoghi di culto, artistici, norma relativa ad una Convenzione del 1954. Come conseguenza di queste violazioni esiste un obbligo di risarcimento del danno che esisterebbe anche qualora l’intervento della NATO fosse stato lecito. Di fatto l’unico risarcimento effettuato fino ad adesso è quello di 28 milioni di dollari sborsati dagli Stati Uniti alla Cina per il bombardamento dell’ambasciata cinese.

Ma le norme di diritto internazionale umanitario prevedono anche la responsabilità degli individui che hanno agito, ordinato, programmato gli atti criminali o crimini di guerra, i quali hanno una responsabilità penale personale per cui possono essere giudicati sia dai giudici interni che dal Tribunale penale per la ex Jugoslavia. L’Italia, in particolare ha una responsabilità non solo per aver partecipato ai bombardamenti, ma già dal momento in cui ha messo a disposizione degli alleati le basi militari e quindi non può chiedere nessun risarcimento. Responsabilità che non può essere attenuata da un inesistente obbligo di solidarietà con la NATO per cui l’Italia avrebbe dovuto tenere fede ai patti. Il trattato NATO, infatti, obbliga ad intervenire anche militarmente solo nel caso di aggressione ad uno Stato membro (art.5). Per quello che riguarda, invece, le violazioni costituzionali già nel 1949 l’On. Gaspare Ambrosini, futuro presidente della Corte Costituzionale, rilevava, nel presentare alla camera la relazione di ratifica del trattato NATO, come l’obbligo di assistenza anche nel caso dell’art.5 doveva essere deciso, nei metodi e nei mezzi, rispettando gli obblighi costituzionali e quindi sottoponendo al Parlamento la decisione di intervento. In prosieguo è da rilevare come la stessa NATO abbia lasciato libero ogni Stato di aderire all’operazione e comunque sempre nel rispetto delle proprie regole costituzionali. Infatti la NATO solitamente o decide all’unanimità o non decide e d in ogni caso c’è per qualsiasi Stato la possibilità di estraniarsi dalla decisione come ha fatto la Grecia non partecipando alla guerra alla Jugoslavia. Quindi vi è stata una libera scelta del Governo che ha esautorato il Parlamento ed ha violato anche il principio costituzionale del ripudio della guerra, perché di guerra si è trattato e non di operazione di polizia internazionale. Le uniche mozioni approvate dalle Camere il 13 aprile 1999 autorizzavano l’invio in Albania di un contingente di forze armate "il cui impiego è volto esclusivamente a funzioni di supporto logistico, soccorso sanitario e protezione della missione umanitaria" nulla avendo a che vedere con la guerra. Ma persino il Governo quando emanava un decreto-legge il 21 aprile 1999 per giustificare l’intervento diceva con grande ipocrisia che autorizzava l’invio …" per partecipare alla forza multinazionale della NATO di stanza in Albania per soccorrere i profughi del Kossovo ed in particolare allo scopo di approntare campi di accoglienza ed ospedali da campo e inoltre per garantire il regolare flusso e la distribuzione degli aiuti umanitari nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali". Tutto ciò è avvenuto con grande sovvertimento delle nostre regole costituzionali. Del resto lo stesso Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dell’epoca, Marco Minniti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera l’11 giugno 1999 affermava che" i nostri parlamentari si interrogavano sull’opportunità di un intervento aereo mentre gli aerei erano già in volo. Il Parlamento discuteva mentre tutto stava già accadendo. Ma noi non potevamo farci niente". In conclusione ed in ordine agli ultimi due teatrini degli ultimi giorni, sembra strano che oggi si richiedano chiarimenti a Solana il quale dovrebbe essere imputato penalmente per il bombardamento alla televisione serba e allo stesso tempo Carla del Ponte abbia dichiarato di volere aprire un procedimento penale per l’uso di uranio impoverito quando ella stessa nel giugno del 1999 dichiarò il non luogo a procedere per i crimini commessi dalla NATO nella ex Jugoslavia.