Commissione di Garanzia

per l’attuazione della legge sullo sciopero

nei servizi pubblici essenziali

Il commissario

 

Questo documento è la trascrizione della lettera inviata dalla Commissione
il giorno 11 gennaio, dove veniva contestato la violazione
della rarefazione oggettiva (20 giorni tra uno sciopero e l’altro). Da notare che tra le violazioni previste una è clamorosa: ALTRE………………..
Roma, 11 gennaio 2001

 Oggetto: Proclamazione sciopero per il giorno 19 gennaio 2001,
comunicato dalla Segreteria regionale Lombardia SULTA CUB in data 6 gennaio 2001,
riguardante il personale della SEA Aeroporti Linate e Malpensa.
  

 

Con riferimento alla proclamazione dello sciopero per il 19 gennaio 2001, 
comunicato dalla Segreteria Regionale Lombardia SULTA CUB in data 6 gennaio 2001,
riguardante il personale SEA Aeroporti di Linate e Malpensa LA COMMISSIONE Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d) della legge 12 giugno 1990, n. 146,
come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, INDICA Alla Segreteria Regionale Lombardia SULTA CUB che, allo stato attuale,
dal documento di proclamazione emergono le seguenti eventuali violazioni relative a: p - preavviso p - predeterminazione della durata dell’astensione p - durata massima della prima azione di sciopero p - durata massima della azione di sciopero successiva alla prima p - intervallo minimo “soggettivo” p - franchigia p - divieto di proclamazioni plurime p - fasce orarie (7/10 e 18/21) p - rarefazione oggettiva p - mancato esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione p - mancata o incompleta indicazione delle modalità dello sciopero nella proclamazione p - altre La commissione rileva, nel caso in specie, la violazione della regola della c.d.
rarefazione oggettiva con riferimento allo sciopero nazionale proclamato dal personale ENAV,
in data 8 dicembre 2000, per il giorno 16 gennaio 2001. Resta fermo che la Commissione, in merito alla eventuale apertura del procedimento,
accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere. Per la Commissione Il Commissario Delegato (Prof. Giulio Prosperetti) Riteniamo questo documento molto importante perché con chiarezza dimostra
le enormi difficoltà a cui bisogna sottostare per dichiarare uno sciopero. La violazione ALTRE riassume sinteticamente il livello raggiunto:
ci sono a nostro giudizio evidenti segni di ANTICOSTITUZIONALITA’. E la questione non è finita perché la Commissione ha introdotto
all’art. 9 di una sua delibera i seguenti periodi di franchigia: Il ricorso allo sciopero è escluso nei seguenti periodi dell’anno: ð - dal 17 dicembre al 7 gennaio ð - dal 27 giugno al 4 luglio ð - 28 luglio al 3 agosto ð - dal 10 agosto al 5 settembre ð - dal 30 ottobre al 5 novembre ð - nei cinque giorni prima e nei cinque giorni dopo la Pasqua ð - nella settimana che precede ed in quella che segue le consultazioni elettorali europee,
nazionali e regionali, nonché le elezioni amministrative che interessano
almeno il 30% dell’elettorato e le consultazioni referendarie ð - nel giorno prima e nel giorno dopo le elezioni amministrative
per la sola località interessata. Che dire di più? Provare per credere! Febbraio 2001